Art. 9.
                           Borse di studio
  Ciascun dottorato e' dotato di borse di studio per la frequenza  ai
corsi  che  sono  conferite ai dottorandi con reddito annuo personale
per l'anno 1998 complessivo  non  superiore  a  15  milioni  di  lire
collocati utilmente in graduatoria.
  A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della  situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.
  Per  godere  della  borsa  di studio durante gli anni successivi al
primo,  i  titolari  delle  borse  dovranno  mantenere  il   predetto
requisito  di  reddito.  All'uopo,  all'atto  dell'iscrizione ad anni
successivi al primo, dovranno presentare apposita dichiarazione.
  Per i  periodi  di  studio  all'estero  l'importo  della  borsa  e'
aumentato  del 50 per cento. Il periodo di studio all'estero non puo'
essere superiore a meta' della durata del dottorato.
  Ai sensi dell'art. 4  della  legge  n.  476  del  13  agosto  1984,
l'importo  della borsa e' esente dall'imposta locale sui redditi e da
quella sul reddito delle persone fisiche.
  Chi abbia usufruito  di  una  borsa  di  studio  per  un  corso  di
dottorato  anche  per  un  solo anno non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.