Art. 11.
                 Presentazione dei documenti di rito
  I candidati  chiamati  ad  assumere  servizio  saranno  invitati  a
presentare  la  seguente  documentazione,  in regola con le norme sul
bollo al momento della presentazione, entro il  termine  previsto  al
precedente art. 10:
  1)  dichiarazione  resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  20  ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti il possesso
dei requisiti richiesti all'art. 2 del presente bando.
  Nella dichiarazione  dovra'  essere  specificato,  inoltre,  che  i
requisiti  prescritti  erano  posseduti  alla  data  di  scadenza del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  partecipazione
alla selezione;
  2)   certificato   medico  rilasciato  dall'A.S.L.  competente  per
territorio o  da  un  medico  militare,  dal  quale  risulti  che  il
candidato   e'   fisicamente   idoneo  al  servizio  continuativo  ed
incondizionato all'impiego al quale la selezione si riferisce, con la
precisazione  che  si  e'  eseguito  l'accertamento  sierologico  del
sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.
  Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il
certificato  deve  farne menzione e indicare se l'imperfezione stessa
menomi l'attitudine al servizio.
  Gli invalidi di guerra o  assimilati  debbono  produrre,  ai  sensi
dell'art.  19,  secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una
dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario  comprovante  che
l'invalido  non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che, per la
natura e il grado  della  sua  invalidita'  o  mutilazione  non  puo'
riuscire  di  pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni
di lavoro o  alla  sicurezza  degli  impianti  e  che  sia  idoneo  a
disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale ha concorso.
  Ai  soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104,
del 5  febbraio  1992,  saranno  applicate  le  disposizioni  di  cui
all'art. 22 della legge stessa.
  L'amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a visita medica di
controllo il candidato che dovra' essere assunto.
  I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato  di
cui   lo   straniero   e'  cittadino  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,  altresi',  essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
  I   lavoratori  assunti  saranno  invitati  a  regolarizzare  entro
quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito,  pena
la risoluzione del contratto, l'eventuale documentazione incompleta o
affetta di vizio sanabile.