Art. 13.
                  Trattamento economico e normativo
  Il  trattamento  economico  fondamentale  e accessorio sara' pari a
quello del livello stipendiale iniziale rapportato al  corrispondente
profilo professionale di inquadramento.
  Al  personale  assunto si applica il trattamento normativo previsto
dal C.C.N.L. del comparto Universita'  per  il  personale  assunto  a
tempo  indeterminato,  compatibilmente  con la durata del contratto a
termine, con le seguenti precisazioni:
  a) le ferie  maturano  in  proporzione  alla  durata  del  servizio
prestato;
  b)  in caso di assenza per malattia il periodo di conservazione del
posto e' pari al 20% della durata del contratto;
  c) il superamento del limite  massimo  di  assenza  retribuita  per
malattia conferisce all'amministrazione la facolta' di procedere alla
risoluzione del contratto;
  d)  il  trattamento  economico  relativo  al periodo di malattia e'
intero o ridotto in misura proporzionale secondo i criteri  stabiliti
dall'art. 26, ottavo comma, del C.C.N.L.
  Il  contratto  individuale di lavoro dovra' specificare l'orario di
lavoro, l'attivita' lavorativa, il trattamento economico e  le  cause
di risoluzione del rapporto.
  Al dipendente assunto con contratto di durata pari almeno a un anno
spettano  i permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli articoli
23 e 25 del C.C.N.L.