Art. 13. Trattamento economico e normativo Il trattamento economico fondamentale e accessorio sara' pari a quello del livello stipendiale iniziale rapportato al corrispondente profilo professionale di inquadramento. Al personale assunto si applica il trattamento normativo previsto dal C.C.N.L. del comparto Universita' per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni: a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato; b) in caso di assenza per malattia il periodo di conservazione del posto e' pari al 20% della durata del contratto; c) il superamento del limite massimo di assenza retribuita per malattia conferisce all'amministrazione la facolta' di procedere alla risoluzione del contratto; d) il trattamento economico relativo al periodo di malattia e' intero o ridotto in misura proporzionale secondo i criteri stabiliti dall'art. 26, ottavo comma, del C.C.N.L. Il contratto individuale di lavoro dovra' specificare l'orario di lavoro, l'attivita' lavorativa, il trattamento economico e le cause di risoluzione del rapporto. Al dipendente assunto con contratto di durata pari almeno a un anno spettano i permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli articoli 23 e 25 del C.C.N.L.