Art. 15.
                           Rinvio di norme
  Per  quanto  non  previsto  dal  presente bando valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica  3
maggio  1957,  n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077, e nelle successive norme  di  integrazione  e
modificazione,  nel  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  nel
provvedimento del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1996 (C.C.N.L.).
      Potenza, 17 novembre 1999
      Il direttore amministrativo: Lacaita
              ----------------------------------------