Art. 4.
                      Commissione esaminatrice
  La  commissione  esaminatrice   sara'   nominata   con   successivo
provvedimento di questa amministrazione universitaria nell'osservanza
delle  disposizioni  vigenti  in  materia  ed in conformita' a quanto
disposto all'art. 3 del regolamento per la costituzione  di  rapporti
di lavoro a tempo determinato pieno o parziale ai sensi dell'art. 19,
comma  6 del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Universita' emanato
con decreto rettorale n. 895 del 6 novembre 1997.