Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo provvedimento di questa amministrazione universitaria nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia ed in conformita' a quanto disposto all'art. 3 del regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato pieno o parziale ai sensi dell'art. 19, comma 6 del C.C.N.L. dei dipendenti del comparto Universita' emanato con decreto rettorale n. 895 del 6 novembre 1997.