Art. 5.
                     Diario delle prove di esame
  Il diario della  prova  scritta  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica - 4 serie speciale "Concorsi ed esami" -
non meno di quindici giorni prima dell'inizio  della  prova  medesima
secondo  quanto  espressamente  previsto  all'art. 6, primo comma del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  Le prove di concorso, sia scritte che orali, non possono aver luogo
nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo  1989,  n.  101,
nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note con decreto del
Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' nei giorni di festivita' religiose
valdesi  (art.  6,  secondo  comma  del  decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487).
  Le prove di esame avranno luogo a Potenza. Ai candidati ammessi  al
concorso  verra'  comunicato,  a  mezzo  raccomandata,  non  meno  di
quindici giorni prima, la sede, la data e l'ora di inizio della prova
scritta.
  Per essere ammessi a sostenere le prove  di  esame,  i  concorrenti
dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
  1) carta d'identita';
  2)  tessera  personale  di  riconoscimento  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da una
pubblica amministrazione;
  3) patente automobilistica;
  4) porto d'armi;
  5) passaporto.
  La mancata partecipazione del candidato anche  ad  una  sola  delle
prove sara' considerata come rinuncia alla selezione qualunque ne sia
la causa.