Art. 6.
                             T i t o l i
  La selezione e' per titoli ed esami.
  La  valutazione  dei  titoli, previa individuazione dei criteri, e'
effettuata dopo  la  prova  scritta  e  prima  che  si  proceda  alla
correzione   dei   relativi   elaborati  pertanto,  saranno  valutati
esclusivamente i titoli dei candidati che hanno  sostenuto  la  prova
scritta.
  Ai  titoli  dovra'  essere  riservato il 20% del totale dei punti a
disposizione. Il punteggio riservato ai titoli  viene  ripartito  nel
modo seguente:
  1)  Diploma  di  laurea  del  settore fino ad un massimo di punti 4
cosi' suddivisi:
  per una votazione di 110/110 e lode, punti 4;
  per una votazione di 110/110, punti 3;
  per una votazione da 100/110 a 109/110, punti 2;
  per una votazione fino a 99/110, punti 1.
  2) Dottorato di ricerca del settore, punti 6.
  3) Pubblicazioni fino ad un massimo di punti 6.
  4) Servizi prestati presso pubbliche amministrazioni  nello  stesso
livello e profilo professionale fino ad un max di punti 2.
  5) Altri titoli fino ad un max di punti 2.
  Ai  sensi  dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  487/1994  la  valutazione  dei  titoli  sara'  resa   nota   agli
interessati  prima  dell'effettuazione  della  prova  orale, mediante
l'affissione dei risultati all'albo della sede d'esame.
  Nella domanda dovranno essere elencati ed  allegati  gli  eventuali
titoli  scientifici,  accademici  e  professionali  che  il candidato
intende presentare per la valutazione.
  I documenti relativi ai titoli presentati  dai  concorrenti  devono
essere  formalmente  regolari per poter essere valutati e tali titoli
non sono suscettibili di  regolarizzazione  in  caso  di  riscontrata
irregolarita'  formale,  pertanto,  saranno  valutati  solo  i titoli
prodotti in originale (o presentati in conformita' a quanto  disposto
dal  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  275  del  24  novembre  1998
"Regolamento  di  attuazione  degli  articoli 1, 2 e 3 della legge 15
maggio  1997,  n.  127,   in   materia   di   semplificazione   delle
certificazioni  amministrative"  Vedi  modulo  B allegato al presente
bando), non possono essere valutati eventuali titoli spediti dopo  la
scadenza  del  termine  ultimo  per la presentazione delle istanze di
ammissione.
  I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati  come
titoli   utili,  solo  ove  sia  possibili  scindere  ed  individuare
l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a  favore
del candidato, per la parte che lo riguarda.
  All'atto   della  presentazione  della  domanda  i  documenti  e  i
certificati da allegare alla stessa non sono soggetti all'imposta  di
bollo.
  Agli  atti  e  documenti  redatti  in  lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana  conforme  al   testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.