Art. 8.
                   Preferenza a parita' di merito
  Al fine della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti
che hanno superato la prova, dovranno far pervenire, per loro diretta
iniziativa,  all'Universita'  degli  studi  della  Basilicata  -  Via
Nazario Sauro n. 85 - Potenza entro il termine perentorio di quindici
giorni  che  decorrono  dal  giorno  in cui i singoli candidati hanno
superato la prova,  una  dichiarazione,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  20  ottobre  1998,  n.  403), in carta
semplice,  attestante  il  possesso  dei  titoli  di   precedenza   o
preferenza,  gia'  indicati  nella  domanda,  a pena di decadenza dal
beneficio.
  Dalla dichiarazione  deve  risultare,  altresi',  il  possesso  del
requisito   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
  La dichiarazione si considera prodotta  in  tempo  utile  anche  se
spedita  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro  a  data  dell'ufficio
postale accettante.
  Le  categorie di cittadini che hanno preferenza a parita' di merito
sono:
  1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  4) i mutilati ed invalidi  per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato;
  5) gli orfani di guerra;
  6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  7)  gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel settore pubblico e
privato;
  8) i feriti in combattimento;
  9) gli insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
  10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  12)  i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
  13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e  le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
  14)  i genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati,
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per  fatto
di guerra;
  15)  i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico e privato;
  16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  17)  coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso;
  18)  i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
  19) gli invalidi ed i mutilati civili;
  20) militari volontari delle Forze armate congedati senza  demerito
al termine della ferma o rafferma.
  A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
  a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
  b)  dall'aver  prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche;
  c)  qualora  piu'  candidati,  tenuto  conto  dei  predetti  titoli
preferenziali, risultino a parita' di merito sara' data precedenza ai
candidati meno anziani di eta'.