Art. 7.

                 Ammissione alla Scuola di dottorato

   I  candidati  saranno  ammessi  alla  Scuola  di dottorato secondo
l'ordine  di  graduatoria  fino alla concorrenza del numero dei posti
messi a concorso.
   In  caso di pari merito: per l'assegnazione dei posti con borsa di
studio  prevale la valutazione della situazione economica determinata
ai  sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
aprile   2001,   e   successive  modificazioni  e  integrazioni;  per
l'assegnazione  dei  posti  senza  borsa  di studio prevale la minore
eta'.
   In  corrispondenza di eventuale rinuncia dell'avente diritto prima
dell'inizio  del  corso,  subentra  altro  candidato secondo l'ordine
della graduatoria.
   In  caso  di  rinuncia  o  di  esclusione  del vincitore nel primo
trimestre  del  primo  anno  di  corso,  e' facolta' del Collegio dei
docenti  valutare  l'opportunita'  di coprire il posto vacante con un
altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.
   In  base all'art. 19, comma 3 del Regolamento di Ateneo in materia
di  Scuole  di  dottorato  di  ricerca  e  a  quanto  precedentemente
deliberato  dal  Collegio  dei  docenti,  la Commissione esaminatrice
ammettera' in soprannumero, in misura non eccedente il 35% del totale
dei  posti  attivati,  candidati  idonei nella graduatoria di merito,
appartenenti ad una della seguenti categorie:
    - candidati extracomunitari che risultino assegnatari di borsa di
studio a qualsiasi titolo conferita;
    - candidati appartenenti a Paesi con i quali esista uno specifico
accordo   intergovernativo   seguito   da  apposita  convenzione  con
l'Ateneo,  senza oneri finanziari obbligatori per l'Universita' degli
studi di Trento;
    -  assegnisti  di  ricerca,  ai sensi dell'art. 51 della legge n.
449/1997.