Art. 11.

                 Variazioni e adattamenti - Collaudo

   E'  facolta'  della  Committente richiedere ai vincitori eventuali
variazioni   non  sostanziali  ed  adattamenti  dell'opera  ordinata.
Restano  a  carico dei vincitori l'eliminazione di vizi o difetti che
si rendessero manifesti.
   Il collaudo delle opere d'arte sara' effettuato ai sensi dell'art.
3, comma 1, della legge n. 717/49 e successive modificazioni.