Art. 11. Variazioni e adattamenti - Collaudo E' facolta' della Committente richiedere ai vincitori eventuali variazioni non sostanziali ed adattamenti dell'opera ordinata. Restano a carico dei vincitori l'eliminazione di vizi o difetti che si rendessero manifesti. Il collaudo delle opere d'arte sara' effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 717/49 e successive modificazioni.