Art. 13. Risoluzione del contratto In considerazione della natura personale del contratto, esso si intendera' risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, in caso di morte dell'artista o di impedimento non temporaneo che non consenta l'esecuzione dell'opera secondo la qualita' promessa ed entro i termini contrattuali. Nel caso di opera eseguita da un raggruppamento di artisti, la risoluzione non operera' ove, nel termine di venti giorni dal verificarsi di uno degli eventi predetti, gli autori dell'opera si offrano di eseguire la quota parte di competenza dell'esecutore colpito da impedimento e sempre a condizione che la sostituzione sia tecnicamente possibile, non contrasti con la specifica natura dell'opera e sia di gradimento della Commissione giudicatrice. In caso di risoluzione del contratto, l'artista non avra' diritto ad alcun compenso per l'opera svolta.