Art. 13.

                      Risoluzione del contratto

   In  considerazione  della  natura personale del contratto, esso si
intendera'  risolto,  ai  sensi  dell'art. 1456 del Codice civile, in
caso  di  morte  dell'artista o di impedimento non temporaneo che non
consenta  l'esecuzione  dell'opera  secondo  la  qualita' promessa ed
entro  i  termini  contrattuali.  Nel  caso  di  opera eseguita da un
raggruppamento  di  artisti,  la  risoluzione  non  operera' ove, nel
termine di venti giorni dal verificarsi di uno degli eventi predetti,
gli  autori  dell'opera  si  offrano  di  eseguire  la quota parte di
competenza   dell'esecutore   colpito   da  impedimento  e  sempre  a
condizione  che  la  sostituzione  sia  tecnicamente  possibile,  non
contrasti  con  la  specifica  natura  dell'opera e sia di gradimento
della Commissione giudicatrice. In caso di risoluzione del contratto,
l'artista non avra' diritto ad alcun compenso per l'opera svolta.