Art. 14.

                Raggruppamento temporaneo di artisti

   In  caso  di  raggruppamento  temporaneo di artisti, gli esecutori
sono  solidamente  responsabili verso la Committente per l'esecuzione
dell'opera  e  delle  prestazioni  effettuate  senza  poter  invocare
l'eventuale   distribuzione  del  lavoro  che  fosse  concordata.  La
Committente  conserva il potere di agire singolarmente verso ciascuno
degli  esecutori.  In  caso  di raggruppamento temporaneo di artisti,
alla  stipula della convenzione di incarico, dovra' essere presentato
alla  Committente, l'atto notarile di costituzione del raggruppamento
in cui si conferisce al capogruppo il mandato collettivo irrevocabile
con   rappresentanza   presso   la   Committente.  Il  pagamento  del
corrispettivo,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.  12, verra'
effettuato  direttamente al capogruppo mandatario che provvedere alla
ripartizione agli altri esecutori delle quote di loro spettanza.