Art. 14. Raggruppamento temporaneo di artisti In caso di raggruppamento temporaneo di artisti, gli esecutori sono solidamente responsabili verso la Committente per l'esecuzione dell'opera e delle prestazioni effettuate senza poter invocare l'eventuale distribuzione del lavoro che fosse concordata. La Committente conserva il potere di agire singolarmente verso ciascuno degli esecutori. In caso di raggruppamento temporaneo di artisti, alla stipula della convenzione di incarico, dovra' essere presentato alla Committente, l'atto notarile di costituzione del raggruppamento in cui si conferisce al capogruppo il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza presso la Committente. Il pagamento del corrispettivo, secondo le modalita' di cui all'art. 12, verra' effettuato direttamente al capogruppo mandatario che provvedere alla ripartizione agli altri esecutori delle quote di loro spettanza.