Art. 2 
 
 
    Ai sensi dell'art. 6 del bando citato in  premessa  i  componenti
designati dalle Facolta', possono effettuare  la  prima  convocazione
della commissione giudicatrice trascorsi trenta giorni dalla data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 
    Nel corso della prima riunione, art. 6 del bando, la  Commissione
provvede a: 
      a) prendere visione dell'elenco dei  candidati  ed  inserire  a
verbale una dichiarazione dalla quale risulti che i commissari non si
trovino in rapporto  di  parentela  o  affinita'  fino  al  IV  grado
incluso, tra di loro e con i candidati, e che non sussistano le cause
di astensione di cui agli articoli 51 e 52 del  codice  di  procedura
civile; 
      b) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante: 
      c) stabilire i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  dei
candidati.