Art. 3 
 
 
    Ai sensi del comma 16, art. 3, del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 117/2000, dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  presente  decreto   di   nomina   delle   commissioni
giudicatrici decorrono i  trenta  giorni  previsti  dall'art.  9  del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,  con  modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al  Rettore,
da parte dei candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari. Decorso tale termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento
della  Commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
commissari. Se la causa  di  ricusazione  e'  sopravvenuta,  purche',
anteriore alla data di insediamento  della  Commissione,  il  termine
decorre dalla data della sua insorgenza.