Art. 9 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente attivita'  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti. 
    Alla fine di ciascun anno gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato
hanno  l'obbligo  di  presentare  una   particolareggiata   relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti,  che  ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
Rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso  di
valutazione negativa, la cessazione. 
    I dottorandi possono essere sospesi o anche esclusi dal corso  su
motivata deliberazione unanime del collegio dei docenti. 
    Nei casi di maternita',  di  grave  e  documentata  malattia,  di
servizio militare, su proposta del collegio dei  docenti,  il  titolo
puo' essere conseguito in data successiva a quella stabilita. 
    Il Collegio dei Docenti, su proposta del Consiglio della Facolta'
interessata, puo'  affidare  ai  dottorandi  una  limitata  attivita'
didattica che non comprometta pero' l'attivita'  di  formazione  alla
ricerca.