Art. 3 
 
 
    Dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto  in  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine dei trenta giorni previsto  dall'art.  9
del decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995 per la  presentazione  di
eventuali  istanze  di  ricusazione  di  commissari   per   la   sola
Commissione giudicatrice citata nelle premesse.