Art. 10 
 
 
                  Iscrizioni ai corsi di dottorato 
 
 
    1. I concorrenti risultati vincitori dovranno  presentare  o  far
pervenire all'Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di
Pavia - Ufficio dottorati di ricerca, viale Lungo Ticino Sforza n. 56
- 27100  Pavia,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici  giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto  la
lettera  di   ammissione   al   corso   unitamente   al   modulo   di
immatricolazione, la seguente documentazione: 
      a) domanda  di  immatricolazione  al  corso  del  dottorato  di
ricerca, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione; 
      b) una fotografia formato tessera; 
      c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita'; 
      d) fotocopia del codice fiscale. 
    2. Nella  domanda  di  immatricolazione  il  candidato  risultato
vincitore dovra' dichiarare: 
      a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o
di laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole  di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato; 
      b) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora  intenda  intraprendere  una  attivita'   lavorativa,   anche
occasionale  e  di  breve  durata,  a   richiedere   l'autorizzazione
preventiva del Collegio dei docenti oppure di impegnarsi a richiedere
al  Collegio  dei  docenti  l'autorizzazione  per   la   prosecuzione
dell'attivita' lavorativa in essere  al  momento  dell'iscrizione  al
corso di dottorato; 
      c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione. 
    3. Il candidato che risulta assegnatario della  borsa  di  studio
dovra' espressamente dichiarare: 
      a) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa  di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato; 
      b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a qualsiasi titolo  conferite  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi. 
    4. I titolari di assegni di ricerca, ammessi in  soprannumero  al
corso di dottorato, dovranno  indicare  la  durata  del  rapporto  di
collaborazione e l'Ente  presso  il  quale  svolgono  l'attivita'  di
ricerca. 
    5. L'Amministrazione si  riserva  la  facolta'  di  procedere  ad
idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle  dichiarazioni
del vincitore. Qualora da tale controllo emerga  la  non  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera.