Art. 6 
 
 
                       Procedura di selezione 
 
 
    1. L'ammissione al corso di dottorato avviene previo  superamento
di una procedura di selezione intesa ad accertare la preparazione, la
capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica. 
    2.  La  procedura  di  selezione   consiste   nella   valutazione
comparativa dei titoli presentati dai candidati e  nello  svolgimento
dell'esame di ammissione. 
    3. La commissione giudicatrice valutera' esclusivamente i  titoli
indicati, nell'art. 1. Per la valutazione dei titoli  presentati  dai
candidati, la commissione giudicatrice dispone di trenta punti. 
    4. I punti riservati ai  titoli  sono  ripartiti,  a  cura  della
commissione giudicatrice, sulla base di  specifici  criteri  definiti
prima dell'esame  delle  domande  di  partecipazione  presentate  dai
candidati. 
    5. La valutazione dei titoli e' effettuata  dopo  lo  svolgimento
della prova scritta e prima che  si  proceda  alla  correzione  degli
elaborati. I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti ai
candidati prima dello svolgimento del colloquio. 
    6. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta ed  in  un
colloquio, comprensivo di una  prova  di  conoscenza  di  una  lingua
straniera  scelta  dal  candidato  ed  indicata  nella   domanda   di
partecipazione al concorso. Per la valutazione di ciascun  candidato,
la commissione giudicatrice dispone di trenta punti per ognuna  delle
due prove. 
    7. La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su
argomenti afferenti alle materie del dottorato. 
    8. La commissione giudicatrice determina il tempo a  disposizione
dei candidati  per  l'espletamento  della  prova  scritta.  Il  tempo
concesso ai candidati per  lo  svolgimento  dell'elaborato  non  puo'
essere inferiore a novanta minuti ne' eccedere le sei ore. 
    9. E' ammesso al colloquio il candidato  che  abbia  superato  la
prova scritta con una votazione non inferiore  a  ventuno  punti.  La
commissione giudicatrice rendera' noto  ai  candidati  l'esito  della
prova scritta prima dello svolgimento del colloquio. A tal  fine,  il
giorno della prova scritta la commissione  giudicatrice  comunichera'
ai  candidati  le  modalita'  con  cui  potranno   prendere   visione
dell'elenco degli ammessi al colloquio. 
    10. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene  una
votazione non inferiore a ventuno punti. 
    11. Al termine di ogni  seduta  dedicata  alle  prove  orali,  la
commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati  esaminati  con
l'indicazione dei voti riportati  da  ciascuno  nella  prova  stessa.
L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal   segretario   della
commissione giudicatrice, e' affisso  nel  medesimo  giorno  all'Albo
ufficiale dell'Istituto Universitario di Studi  Superiori  (I.U.S.S.)
di Pavia. 
    12. Al termine dei propri  lavori,  la  commissione  giudicatrice
redige apposito  verbale  contenente  i  criteri  di  valutazione,  i
giudizi individuali, il punteggio complessivo  attribuito  a  ciascun
candidato e la graduatoria  di  merito.  La  graduatoria  di  merito,
espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base
della media delle votazioni conseguite  da  ciascun  candidato  nella
valutazione dei titoli, nella prova scritta e nel colloquio. In  caso
di  parita'  nella  graduatoria  generale  di   merito   prevale   la
valutazione della  situazione  economica  determinata  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30  aprile  1997  e
successive modifiche. 
    13. Gli atti relativi alla procedura concorsuale  sono  trasmessi
al direttore a cura del Presidente della commissione giudicatrice. 
    14. Il diario delle prove di ammissione, riportato all'art. 1 del
bando di concorso, costituisce notifica agli interessati. I candidati
riceveranno comunicazione relativa alla  convocazione  per  le  prove
scritte ed orali solo se le date gia' precisate all'art. 1  dovessero
subire variazioni. In tal caso, il diario delle prove di  ammissione,
con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora, sara'  comunicato
agli interessati a mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,
inviata almeno quindici giorni prima della data prevista. 
    15. Per essere  ammessi  a  sostenere  le  prove  concorsuali,  i
candidati  dovranno   esibire   uno   dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento, in corso di validita': 
      a) carta di identita'; 
      b) patente di guida; 
      c) passaporto. 
    16. La mancata  presentazione  alle  prove  di  ammissione  sara'
considerata come rinuncia al concorso.