Art. 7 
 
 
   Procedura di selezione per l'ammissione in soprannumero, senza 
    borsa di studio, di candidati stranieri residenti all'estero 
 
 
    1. La commissione giudicatrice dispone di  trenta  punti  per  la
valutazione dei titoli presentati, ai sensi dell'art. 3, da candidati
stranieri residenti all'estero. 
    2. I punti riservati ai  titoli  sono  ripartiti,  a  cura  della
commissione giudicatrice, sulla base di  specifici  criteri  definiti
prima dell'esame delle domande di partecipazione. 
    3. E' dichiarato idoneo il candidato che consegue una valutazione
non inferiore a ventuno punti nella valutazione dei titoli. 
    4. Al termine dei  propri  lavori,  la  commissione  giudicatrice
redige apposito  verbale  contenente  i  criteri  di  valutazione,  i
giudizi individuali, il punteggio complessivo  attribuito  a  ciascun
candidato e la graduatoria  di  merito.  La  graduatoria  di  merito,
espressa in trentesimi, e' formata, in ordine decrescente, sulla base
della votazione conseguita da ciascun candidato nella valutazione dei
titoli.