Art. 8 
 
 
                  Ammissione al corso di dottorato 
 
 
    1. Il direttore, con  proprio  decreto,  accerta  la  regolarita'
degli atti concorsuali ed approva la graduatoria generale  di  merito
unitamente a  quella  dei  vincitori.  Sono  dichiarati  vincitori  i
candidati utilmente  collocati  nella  graduatoria  di  merito  sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
alle prove di esame. 
    2. I  candidati  sono  ammessi  al  corso  di  dottorato  secondo
l'ordine della graduatoria e fino alla  concorrenza  del  numero  dei
posti messi a concorso. I vincitori decadono qualora non esprimano la
loro  accettazione  entro  quindici  giorni  decorrenti  dal   giorno
successivo a quello in cui hanno ricevuto la lettera di ammissione al
corso di dottorato. In  corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli
aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentreranno altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria. 
    3. I titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove
d'esame sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso
di dottorato di ricerca nel limite dei posti ad essi riservati. 
    4.  I  candidati  stranieri  residenti  all'estero,   che   siano
dichiarati idonei al termine  della  procedura  concorsuale  prevista
dall'art. 7, sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio,  al
corso di dottorato nel limite dei posti ad essi riservati.