Art. 9 
 
 
                         Dipendente pubblico 
 
 
    1. Il pubblico  dipendente  ammesso  al  corso  di  dottorato  di
ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per  motivi
di studio senza assegni  per  il  periodo  di  durata  del  corso  ed
usufruisce  della  borsa  di  studio  ove  ricorrano  le   condizioni
richieste. In caso di ammissione al corso  di  dottorato  di  ricerca
senza borsa di studio, o  di  rinuncia  a  questa,  l'interessato  in
aspettativa conserva il trattamento  economico,  previdenziale  e  di
quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato  il  rapporto  di  lavoro.  Qualora,  dopo  il
conseguimento del dottorato di ricerca, il  rapporto  di  lavoro  con
l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei  due
anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli  importi  corrisposti
ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario  e'
utile ai fini della progressione  di  carriera,  del  trattamento  di
quiescenza e di previdenza.