Art. 6 
 
 
                     Prove di esame e votazione 
 
 
    Qualora il  numero  delle  domande  lo  renda  necessario,  sara'
possibile il ricorso a  forme  di  preselezione,  realizzate  tramite
l'ausilio di sistemi automatizzati. 
    I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione  dalla
procedura di selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di esame muniti della  ricevuta  attestante  la  presentazione  della
domanda di partecipazione alla procedura concorsuale nonche'  di  uno
dei seguenti documenti di riconoscimento: 
      a) tessera postale; 
      b) porto d'armi; 
      c) patente automobilistica; 
      d) passaporto; 
      e) carta di identita'; 
    f) tessera di  riconoscimento  rilasciata  da  Enti  pubblici  ai
propri dipendenti. 
    Le prove di esame consisteranno in due prove ed in un  colloquio,
e verranno individuate nell'ambito dei seguenti argomenti: 
      prima prova scritta: principi,  tecniche  e  metodologie  delle
comunicazioni mobili; 
      seconda prova scritta: principi,  tecniche  e  metodologie  per
reti e servizi di telecomunicazione; 
      prova  orale:  materie  oggetto  delle  prove  scritte,  lingua
inglese, elementi di legislazione universitaria. 
    A ciascuna delle prove d'esame sara' attribuito un punteggio fino
ad un massimo di punti 30/30. 
    Saranno  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che   avranno
riportato un punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna  delle  prove
scritte. La prova orale si intendera' superata se il candidato  avra'
riportato una votazione di almeno 21/30. 
    Le sedute della commissione, durante lo svolgimento  della  prova
orale sono pubbliche. Al  termine  di  ogni  seduta,  la  commissione
giudicatrice  formera'  l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco verra' affisso
all'albo della sede di esame.