Art. 9 
 
 
                      Formazione e approvazione 
                     della graduatoria di merito 
 
 
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  forma   la
graduatoria generale di merito. 
    La graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente  della
votazione, costituita dalla somma della  media  dei  voti  conseguiti
nelle due prove scritte e  della  votazione  conseguita  nella  prova
orale. 
    Verra'  dichiarato  vincitore,  nel  limite  del  posto  messo  a
concorso,  il  candidato  utilmente  collocatosi  nella   graduatoria
generale di merito, con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle
preferenze previste dal presente articolo. 
    La  graduatoria  del  vincitore  sara'  successivamente   affissa
all'Albo dell'Ufficio del personale tecnico-amministrativo.  Di  tale
affissione sara'  data  comunicazione  mediante  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale, dalla cui data decorrono i termini per  eventuali
impugnative. 
    La graduatoria di  merito  rimane  efficace  per  un  termine  di
trentasei mesi dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
della sopraccitata affissione per eventuali coperture di posti per  i
quali il concorso e' stato bandito e  che  successivamente  ed  entro
tale data dovessero rendersi disponibili. 
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.