Art. 4 Pratiche per l'ammissione al concorso dei candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea Per l'ammissione al concorso i cittadini non comunitari dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati dal bando, secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 5, 6. Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno sede nel Paese di residenza del candidato dovranno: a) tradurre il titolo di studio, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, conseguito all'estero, legalizzarlo e dichiararne il valore «in loco», indicando gli anni complessivi di scolarita' necessari per il suo conseguimento; b) provvedere, all'inoltro della documentazione di cui al punto a) direttamente all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 3. Fara' fede la data di protocollo di partenza delle citate rappresentanze diplomatiche.