Art. 4 
 
 
Pratiche per l'ammissione al  concorso  dei  candidati  cittadini  di
              Stati non appartenenti all'Unione europea 
 
 
    Per l'ammissione al concorso i cittadini non comunitari  dovranno
inviare le domande entro i termini di scadenza  indicati  dal  bando,
secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 5, 6. 
    Le rappresentanze diplomatiche o  consolari  italiane  che  hanno
sede nel Paese di residenza del candidato dovranno: 
      a) tradurre il titolo di studio, di cui  alla  lettera  b)  del
comma  1  dell'art.  2,   conseguito   all'estero,   legalizzarlo   e
dichiararne il valore «in loco», indicando gli  anni  complessivi  di
scolarita' necessari per il suo conseguimento; 
      b) provvedere, all'inoltro della documentazione di cui al punto
a) direttamente all'Opificio delle Pietre Dure di Firenze,  entro  il
termine previsto dal comma 5 dell'art.  3.  Fara'  fede  la  data  di
protocollo di partenza delle citate rappresentanze diplomatiche.