Art. 7 Graduatoria Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove d'esame, nonche' nel caso di candidati a parita' di merito, dalla valutazione dei titoli di preferenza. In caso di parita' di punteggio precede il candidato di eta' inferiore. Sono considerati idonei coloro che conseguono una votazione complessiva non inferiore a 21/30 (ventuno trentesimi). Se uno o piu' candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa puo' essere consentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima. La graduatoria e' distinta per ogni percorso formativo professionalizzante; la ripartizione dei posti e' effettuata in base alle disposizioni dell'art. 1 del presente bando. La graduatoria viene affissa all'Albo dell'OPD e pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni e le attivita' culturali.