Art. 7 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    Espletata la prova orale del concorso, la  commissione  stila  la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l'ordine decrescente
della valutazione complessiva risultante dalla somma  aritmetica  dei
punteggi conseguiti nelle singole prove d'esame, nonche' nel caso  di
candidati a parita'  di  merito,  dalla  valutazione  dei  titoli  di
preferenza. In caso di parita' di punteggio precede il  candidato  di
eta' inferiore. Sono considerati idonei  coloro  che  conseguono  una
votazione complessiva non inferiore a 21/30 (ventuno trentesimi).  Se
uno o piu' candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa puo'
essere consentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e  fino
all'esaurimento della medesima. 
    La  graduatoria  e'  distinta   per   ogni   percorso   formativo
professionalizzante; la ripartizione dei posti e' effettuata in  base
alle disposizioni dell'art. 1 del presente bando. 
    La graduatoria viene affissa all'Albo dell'OPD e  pubblicata  nel
Bollettino  ufficiale  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali.