IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, i limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nell'ambito dell'Amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo esuccessive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5 e 7; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 4 del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2 del piu' volte citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; VIsto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al sevizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro e in relazione alle esigenze di impiego, la possibilita' di richiedere nei bandi di concorso specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007; Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007 e del decreto 20 settembre 2007 per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da deficit di G6PD, emanata dalla Direzione generale della sanita' militare dell'11 gennaio 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie prima, n. 15, del 18 gennaio 2008; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale a norma dell'art. 3, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331 ed in particolare l'art. 20, comma 2; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012; Vista la legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1, concernente disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della difesa; Ravvisata la necessita' di indire quattro concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito e nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2010; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: a) concorso per il reclutamento di 51 (cinquantuno) Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, con riserva di 8 (otto) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 36 (trentasei) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; b) concorso per il reclutamento di 5 (cinque) Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; c) concorso per il reclutamento di 5 (cinque) Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; d) concorso per il reclutamento di 2 (due) Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, comma 1, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente ad eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e degli ufficiali inferiori delle forze di completamento di cui al successivo articolo 2, comma 1, lettera c), i quali saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del corso applicativo di cui al successivo art. 15 - dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di revocare o annullare il presente bando, modificare il numero dei posti, annullare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'ammissione dei vincitori al relativo corso applicativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.