IL DIRETTORE GENERALE 
         DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 
    Vista la legge 10 aprile  1954,  n.  113,  concernente  lo  stato
giuridico   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della    Marina    e
dell'Aeronautica e successive modificazioni; 
    Vista  la  legge  20  settembre   1980,   n.   574,   concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati,  tra  gli  altri,  i
limiti di altezza per l'ammissione  ai  concorsi  per  la  nomina  ad
ufficiale dell'Esercito, modificato dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.   603,
concernente il regolamento recante disposizioni di  attuazione  degli
articoli 2 e  4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per  l'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,  concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei  procedimenti
di  decisione   e   di   controllo   esuccessive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre   1997,   n.   490,
concernente il riordino del reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
dell'avanzamento  degli  ufficiali,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5 e 7; 
    Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998,  concernente  la
definizione per gli ufficiali di complemento e per  gli  appartenenti
al ruolo dei  marescialli  delle  corrispondenze  tra  Corpi,  ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi  per
la nomina ad ufficiale in  servizio  permanente  dei  ruoli  speciali
dell'Esercito, emanato in  applicazione  dell'art.  5,  comma  4  del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,  tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi  per  il  reclutamento  degli  ufficiali  in
servizio permanente dei  ruoli  speciali  dell'Esercito,  emanato  in
applicazione dell'art. 3, comma  2  del  piu'  volte  citato  decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 
    VIsto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,  concernente
disposizioni in materia di reclutamento  su  base  volontaria,  stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle  Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza; 
    Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 5 della legge  20  ottobre  1999,  n.
380, concernente il  regolamento  recante  norme  per  l'accertamento
dell'idoneita'  al  sevizio  militare,  con  annesso   elenco   delle
imperfezioni ed infermita' che  sono  causa  di  non  idoneita',  che
prevede, tra l'altro e in relazione  alle  esigenze  di  impiego,  la
possibilita' di richiedere nei bandi di concorso specifici  requisiti
psico-fisici; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, integrata con  il  decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare, di cui all'annesso al sopracitato  decreto  ministeriale  4
aprile 2000, n. 114; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio   militare,
integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007  e  del
decreto 20  settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento,  il
reclutamento e l'impiego dei volontari  in  ferma  prefissata  e  del
personale in servizio permanente  nelle  Forze  armate  dei  soggetti
affetti da deficit di G6PD, emanata dalla  Direzione  generale  della
sanita' militare dell'11 gennaio 2008  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale, serie prima, n. 15, del 18 gennaio 2008; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,  concernente
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale a norma dell'art. 3, comma 1 della  legge  14  novembre
2000, n. 331 ed in particolare l'art. 20, comma 2; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato; 
    Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2010 - 2012; 
    Vista la legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa alla conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto legge 1° gennaio  2010,  n.  1,
concernente disposizioni urgenti per la proroga degli  interventi  di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi  di  pace  e  di
stabilizzazione, nonche' delle missioni  internazionali  delle  Forze
armate e di polizia e  disposizioni  urgenti  per  l'attivazione  del
Servizio europeo per l'azione esterna e per  l'Amministrazione  della
difesa; 
    Ravvisata la necessita' di indire quattro concorsi, per titoli ed
esami, per il reclutamento di ufficiali in  servizio  permanente  nel
ruolo speciale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale  dell'Arma  dei
trasporti e dei materiali dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo
di amministrazione e  di  commissariato  dell'Esercito  e  nel  ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2010; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: 
      a)  concorso  per   il   reclutamento   di   51   (cinquantuno)
Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito,
con riserva di 8 (otto) posti  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
(se unici superstiti) del  personale  delle  Forze  armate  (compresa
l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio e con  riserva  di  36  (trentasei)  posti  a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      b) concorso per il reclutamento di 5 (cinque)  Sottotenenti  in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e  dei
materiali dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto  a  favore  del
coniuge  e  dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti   in   linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di
3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      c) concorso per il reclutamento di 5 (cinque)  Sottotenenti  in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e
di commissariato dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore
del coniuge e dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di
3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      d) concorso per il reclutamento  di  2  (due)  Sottotenenti  in
servizio  permanente  del  ruolo   speciale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito,  con  riserva  di  1  (uno)  posto  a   favore   degli
appartenenti al ruolo dei marescialli; 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere  devoluti  a  favore  delle  altre
categorie di concorrenti di  cui  al  successivo  art.  2,  comma  1,
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati Sottotenenti  in  servizio  permanente  ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  ufficiali  in
ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera  b)  e
degli ufficiali inferiori delle forze  di  completamento  di  cui  al
successivo articolo 2, comma 1, lettera c), i quali saranno  nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito alla data di scadenza del  termine  di  presentazione
delle domande ed  iscritti  in  ruolo  -  al  superamento  del  corso
applicativo di cui al successivo art. 15 -  dopo  l'ultimo  dei  pari
grado dello stesso ruolo. 
    4. Resta impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando,  modificare  il  numero  dei
posti, annullare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi
o l'ammissione  dei  vincitori  al  relativo  corso  applicativo,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In  tal  caso
l'Amministrazione provvedera' a dare formale  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.