Art. 10 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti, che nella prova scritta di  cultura  tecnico  -
professionale hanno riportato un punteggio di almeno  18/30,  saranno
ammessi a sostenere le prove  di  efficienza  fisica  e,  se  idonei,
saranno sottoposti agli accertamenti sanitari di  cui  al  successivo
art. 11 del presente decreto e all'accertamento attitudinale, di  cui
al successivo articolo 12. 
    Le  prove  e  gli  accertamenti  di  cui  sopra  avranno   luogo,
presumibilmente nel  mese  di  ottobre  2010,  presso  il  Centro  di
selezione e reclutamento  nazionale  dell'Esercito  di  Foligno,  nei
giorni  che  saranno  resi  noti   agli   interessati   con   lettera
raccomandata o telegramma. Al  fine  di  garantire  l'economicita'  e
l'efficacia dell'azione  amministrativa,  tale  comunicazione  potra'
essere inviata per via telematica. 
    Coloro che non  si  presenteranno  nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti, nel periodo di  permanenza  presso  il  Centro,
potranno  usufruire,  compatibilmente  con  le  potenzialita'   dello
stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare. 
    I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro  muniti
di tenuta ginnica e dovranno  esibire  il  certificato  di  idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso  di
validita' non antecedente ad un anno all'atto di  presentazione  alle
prove di efficienza fisica rilasciato  da  medici  della  Federazione
medico - sportiva italiana o dal personale sanitario delle  strutture
sanitarie pubbliche o private  convenzionate  che  esercita  in  tali
ambiti la professione  di  medico  specializzato  in  medicina  dello
sport. La mancata  presentazione  di  tale  certificato  determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso. 
    I soli concorrenti non in servizio dovranno  esibire  i  seguenti
documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in  data  non
anteriore a tre mesi da quella  di  presentazione  agli  accertamenti
sanitari, salvo diverse indicazioni: 
      a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria  pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata  attestante  la   recente
effettuazione dell'accertamento dei markers virali: anti HAV,  HBsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV.  La  mancata  presentazione  di  detto
certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; 
      b) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due  proiezioni  con  relativo  referto  (solo  se  esiste  dubbio
diagnostico da parte della commissione per gli accertamenti  sanitari
l'esame  radiografico  verra'  effettuato   presso   il   Centro   di
selezione); 
      c) referto  attestante  l'esito  dell'analisi  di  accertamento
strumentale dell'enzima G6PD (metodo quantitativo),  eseguito  presso
strutture   sanitarie   pubbliche,   anche   militari,   o    private
convenzionate con il  Servizio  sanitario  nazionale.  Ai  sensi  dei
decreti dirigenziali emanati dal  Direttore  generale  della  sanita'
militare il 30 agosto 2007 e il  20  settembre  2007,  nonche'  della
relativa direttiva tecnica  di  attuazione  emanata  dalla  Direzione
generale della sanita' militare l'11 gennaio  2008,  i  soggetti  che
presenteranno  alterazioni  dell'enzima   G6PD,   consapevoli   delle
sanzioni civili e penali cui potranno  andare  incontro  in  caso  di
dichiarazione mendace, dovranno compilare nonche'  far  sottoscrivere
dal proprio medico di fiducia di  cui  all'art.  25  della  legge  23
dicembre 1978, n.  833  il  modello  di  certificato  medico  di  cui
all'allegato  E,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di
deficit G6PD ed eventuali pregresse  manifestazioni  emolitiche.  Per
tale certificato e' richiesta una validita' di sei mesi dalla data di
convocazione  agli  accertamenti   sanitari.   Tale   modello   sara'
presentato  dal  candidato  alla  commissione  per  gli  accertamenti
sanitari.La mancata presentazione di detto  certificato  determinera'
l'esclusione del concorrente dal  concorso.  Inoltre  i  soggetti  in
questione, in sede di visita medica effettuata dalla commissione  per
gli   accertamenti   sanitari,   se   giudicati   idonei,    dovranno
sottoscrivere   la   dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e
responsabilizzazione di cui all'allegato  F,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto; 
      d)  referto,  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,  anche
militare, o privata convenzionata, attestante l'esito  del  test  per
l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV,  determinato  con
test ELISA di 3ª o 4ª generazione. La mancata presentazione  di  tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente comma  2,  le  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti: 
      a) le sole concorrenti  non  in  servizio:  referto  attestante
l'esito di ecografia  pelvica  eseguito  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro  i  tre  mesi
precedenti la data di presentazione.La mancata presentazione di detto
certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su  sangue  o  urine  -  effettuato  entro  i  cinque  giorni
lavorativi precedenti la data di presentazione alle  prove  medesime,
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
convenzionata. 
    Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte
(al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle  prove  di
efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 11, comma
2) al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di  detto
stato.  Infatti  l'accertato  stato  di  gravidanza  impedira'   alla
concorrente di essere sottoposta alle prove di  efficienza  fisica  e
produrra' l'effetto indicato al successivo art. 11, comma 3. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme. 
    4. Il prospetto delle prove di efficienza  fisica,  distinte  per
sesso dei concorrenti, e' riportato nell'allegato G, che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
    In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della
prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia  per  i
concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso  femminile,  al
fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove,  ridurre  le
cause  di  incidente  nell'esecuzione  delle   stesse   e   per   una
preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori  indicati  per   le   due   categorie   di   concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio  di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. 
    Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica,   senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i  concorrenti  potranno
effettuare, se lo desiderano, gli esercizi facoltativi,  al  fine  di
conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato  nel  gia'   citato
allegato G. 
    Il medesimo allegato G contiene disposizioni circa  le  modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno  tenere  i
concorrenti, a pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di  esiti  di
precedente  infortunio   o   di   infortunio   verificatosi   durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) verifichera' la validita' delle certificazioni di  volta  in
volta prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno  apposito
verbale; 
      b) avviera' senza indugio alla competente commissione  per  gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza  sara'  risultato  positivo  ai  fini  dell'adozione   del
provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo; 
      c) sottoporra' i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale; 
      d) attribuira'  ai  concorrenti  che  abbiano  superato  uno  o
entrambi  gli  esercizi  facoltativi  il   punteggio   corrispondente
indicato nel gia' citato allegato G. Tale punteggio, che in ogni caso
non potra' superare complessivamente  i  2  punti,  sara'  comunicato
seduta stante ai concorrenti  e  concorrera'  alla  formazione  della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.