Art. 12 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 11,  comma  9
saranno sottoposti ad accertamento attitudinale. 
    2. L'accertamento attitudinale  sara'  eseguito  da  parte  della
commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera  c)  che,
attraverso una serie di  prove  (batteria  testologica,  questionario
informativo ed  un'intervista  di  selezione  individuale)  valutera'
oggettivamente  il  possesso   delle   caratteristiche   attitudinali
indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni  di  ufficiale   in
servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per  il
quale hanno chiesto di concorrere. Tale  valutazione  vertera'  sulle
seguenti aree di indagine: 
      a) area dell'adattabilita' al contesto militare; 
      b) area relazionale (dimensione interpersonale); 
      c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); 
      d) area emozionale (dimensione intrapersonale). 
    3. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio. 
    4. I verbali dell'accertamento  attitudinale,  insieme  a  quelli
delle prove di  efficienza  fisica  e  degli  accertamenti  sanitari,
dovranno essere inviati a cura del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito alla  Direzione  generale  per  il  personale
militare - I Reparto -  1ª  Divisione  reclutamento  ufficiali  -  2ª
Sezione, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi.