Art. 12 Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 11, comma 9 saranno sottoposti ad accertamento attitudinale. 2. L'accertamento attitudinale sara' eseguito da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera c) che, attraverso una serie di prove (batteria testologica, questionario informativo ed un'intervista di selezione individuale) valutera' oggettivamente il possesso delle caratteristiche attitudinali indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere. Tale valutazione vertera' sulle seguenti aree di indagine: a) area dell'adattabilita' al contesto militare; b) area relazionale (dimensione interpersonale); c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); d) area emozionale (dimensione intrapersonale). 3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 4. I verbali dell'accertamento attitudinale, insieme a quelli delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti sanitari, dovranno essere inviati a cura del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi.