Art. 13 Prova orale 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale prevista per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari ed a quello attitudinale. La prova orale, che avra' luogo nella sede e nel giorno comunicati agli interessati con lettera raccomandata o telegramma o, se possibile, messaggio di posta elettronica, vertera' su argomenti tratti dal gruppo di tesi estratto a sorte da ciascun concorrente tra i quattro gruppi riportati nel citato allegato D al presente decreto. Tale prova avra' durata non superiore a 30 minuti primi. 2. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di almeno 18/30. 4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo hanno richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca, con le modalita' riportate nel gia' citato allegato D. La prova facoltativa di lingua straniera si svolgera' contestualmente alla prova orale. Ai concorrenti che sosterranno detta prova facoltativa sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria: a) da 0 a 17,999/30: punti 0; b) da 18/30 a 20,999/30: punti 1; c) da 21/30 a 23,999/30: punti 2; d) da 24/30 a 26,999/30: punti 3; e) da 27/30 a 30/30: punti 4.