Art. 13 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. Saranno ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  prevista  per
ciascuno dei concorsi  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1  i
concorrenti risultati  idonei  alle  prove  scritte,  alle  prove  di
efficienza  fisica,  agli   accertamenti   sanitari   ed   a   quello
attitudinale. 
    La  prova  orale,  che  avra'  luogo  nella  sede  e  nel  giorno
comunicati agli interessati con lettera raccomandata o telegramma  o,
se possibile, messaggio di posta elettronica, vertera'  su  argomenti
tratti dal gruppo di tesi estratto a sorte da ciascun concorrente tra
i quattro gruppi riportati nel citato allegato D al presente decreto.
Tale prova avra' durata non superiore a 30 minuti primi. 
    2. I concorrenti che non si presenteranno  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso  quali
che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa
di forza maggiore. 
    3. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30. 
    4. I concorrenti idonei alla prova  orale,  sempreche'  lo  hanno
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la  francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca, con le modalita'  riportate  nel
gia' citato allegato D. 
    La  prova  facoltativa   di   lingua   straniera   si   svolgera'
contestualmente alla prova orale. 
    Ai concorrenti che  sosterranno  detta  prova  facoltativa  sara'
assegnata  una  votazione  in  trentesimi  da  0  a  30,  alla  quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  della
graduatoria: 
    a) da 0 a 17,999/30: punti 0; 
    b) da 18/30 a 20,999/30: punti 1; 
    c) da 21/30 a 23,999/30: punti 2; 
    d) da 24/30 a 26,999/30: punti 3; 
    e) da 27/30 a 30/30: punti 4.