Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  articolo  1,
comma 1 la graduatoria degli idonei sara' formata  dalla  commissione
esaminatrice  in  base  alla  somma  dei   punteggi   riportati   dai
concorrenti in ciascuna delle prove d'esame,  nella  valutazione  dei
titoli e degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove
di efficienza fisica  e  nella  prova  orale  facoltativa  di  lingua
straniera. 
    La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all'art.
1, comma 1 sara' approvata con decreto dirigenziale. 
    Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso
si terra' conto della riserva dei posti a favore del  coniuge  e  dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale  di  secondo
grado  (se  unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze   armate
(compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di  polizia  deceduto
in servizio e per causa di servizio di cui alla legge  n.  30/2010  e
della riserva dei posti a favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli. Se un concorrente, inserito in graduatoria,  rientra  in
entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui alla
legge n. 30/2010 prevale su quella prevista a favore della  categoria
dei  marescialli.  I  posti   eventualmente   non   ricoperti   dagli
appartenenti alle categorie di  riservatari  di  cui  sopra  potranno
essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti  idonei
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata  alla
medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza,  sempre  a
parita' di merito, sara' preferito il  concorrente  piu'  giovane  di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
127/1997,  come  aggiunto  dall'articolo  2,  comma  9  della   legge
191/1998. 
    3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1
saranno dichiarati vincitori - sempreche'  non  saranno  sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui  all'art.  1,  comma  4  del  presente
decreto  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato   nei   commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella  rispettiva  graduatoria
di merito. 
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel  Giornale   ufficiale   del   Ministero   della   difesa.   Della
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.  Essi  saranno  inoltre
pubblicati,    a    puro     titolo     informativo,     nel     sito
http://www.persomil.difesa.it.