Art. 14 Graduatorie di merito 1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 la graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione esaminatrice in base alla somma dei punteggi riportati dai concorrenti in ciascuna delle prove d'esame, nella valutazione dei titoli e degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove di efficienza fisica e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1 sara' approvata con decreto dirigenziale. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui alla legge n. 30/2010 e della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. Se un concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui alla legge n. 30/2010 prevale su quella prevista a favore della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 127/1997, come aggiunto dall'articolo 2, comma 9 della legge 191/1998. 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno dichiarati vincitori - sempreche' non saranno sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4 del presente decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Essi saranno inoltre pubblicati, a puro titolo informativo, nel sito http://www.persomil.difesa.it.