Art. 15 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I vincitori dei concorsi saranno nominati ad  eccezione  degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze  di
completamento e degli  ufficiali  in  ferma  prefissata,  di  cui  al
precedente art. 2, comma 1, lettere c) e b), Sottotenenti in servizio
permanente rispettivamente del ruolo speciale delle Armi o del  Corpo
per il quale  hanno  concorso,  con  anzianita'  assoluta  nel  grado
stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 
    Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali  inferiori  delle
forze di completamento e quelli  appartenenti  alla  categoria  degli
ufficiali inferiori in ferma  prefissata,  invece,  saranno  nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito all'atto della scadenza del termine di  presentazione
delle domande. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo  alla  nomina,  del  possesso  del  requisito  della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  2  del  presente
decreto. 
    Con successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle Armi
dei vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del
presente decreto. 
    3. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati  ad  assumere
servizio in via  provvisoria,  sotto  riserva  dell'accertamento  del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo, che avra' durata non inferiore a tre mesi. 
    All'atto della presentazione  al  corso  gli  ufficiali  dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data  di  inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia,  solo  all'atto
del superamento del corso applicativo. Il  rifiuto  di  sottoscrivere
detta ferma comportera' la revoca della nomina. 
    Inoltre,  la   mancata   presentazione   al   corso   applicativo
comportera' la decadenza dalla nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4. Il concorrente di sesso  femminile  nominato  Sottotenente  in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'art. 10 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non potra' frequentare  il
corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 
    5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 14,
entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso. 
    6. I frequentatori che non supereranno  o  non  completeranno  il
corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
Forza armata e categoria  di  provenienza  per  completare  la  ferma
eventualmente contratta. Il periodo di durata del corso sara' in  tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    7. Per gli  ufficiali,  che  supereranno  il  corso  applicativo,
l'anzianita' relativa nel grado  rivestito  verra'  rideterminata  in
base alla media del punteggio ottenuto nella  graduatoria  di  merito
del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine  corso.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze
di completamento e alla categoria degli ufficiali inferiori in  ferma
prefissata saranno iscritti in ruolo dopo  l'ultimo  dei  pari  grado
dello stesso ruolo.