Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a chiedere
alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la  conferma  delle
dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda  di  partecipazione  e
nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  prodotte.  Inoltre,
verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emerge la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il  dichiarante
decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione mendace.