Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma  1  possono
partecipare: 
      a) gli  ufficiali  inferiori  di  complemento  dell'Esercito  -
appartenenti  ad  una  delle  Armi  o   Corpi   che   consentono   la
partecipazione  ai  rispettivi  concorsi  indicati  nell'allegato   A
(costituente parte integrante del presente decreto) - in congedo dopo
aver completato senza demerito la ferma biennale di cui  all'art.  37
della legge 20 settembre 1980, n. 574. Tali ufficiali non devono aver
riportato un giudizio  di  non  idoneita'  all'avanzamento  al  grado
superiore; 
      b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli ufficiali  in  ferma  prefissata  che,  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato  nel
successivo art. 3, hanno almeno completato un  anno  di  servizio  in
tale posizione, compreso il periodo di formazione; 
      c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle
forze  di  completamento,  per  essere  stati  richiamati   in   data
posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, per esigenze correlate con le  missioni  internazionali
ovvero impegnati in attivita' addestrative,  operative  e  logistiche
sia sul territorio nazionale sia all'estero. 
    Non rientrano, pertanto,  in  tale  categoria  gli  ufficiali  di
complemento che sono stati richiamati,  a  mente  delle  disposizioni
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per addestramento  finalizzato
all'avanzamento nel congedo; 
      d)  i  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle  categorie  che  consentono  la  partecipazione  ai  rispettivi
concorsi riportate nell'allegato B (costituente parte integrante  del
presente decreto). 
    Detto personale deve aver  svolto,  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi  dell'art.  11,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, ovvero aver
svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza  se  reclutato  ai
sensi  dell'art.  11,  comma  1,  lettera  b)  del  predetto  decreto
legislativo. 
    Detto personale, inoltre, deve  aver  svolto  almeno  1  anno  di
comando di plotone o reparto  corrispondente  ovvero  di  impiego  in
incarichi tecnici previsti per la specializzazione  di  appartenenza,
riportando qualifiche non  inferiori  a  «nella  media»  e  non  aver
riportato un giudizio  di  non  idoneita'  all'avanzamento  al  grado
superiore nell'ultimo anno; 
      e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma  1  i  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  sergenti
dell'Esercito  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle domande di partecipazione, hanno almeno tre  anni
di permanenza in detto ruolo; 
      f) i frequentatori dei corsi  normali  dell'Accademia  militare
dell'Esercito che non hanno completato il secondo anno  del  previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; 
      g) gli idonei non  vincitori  di  precedenti  concorsi  per  la
nomina  a  Tenente  in  servizio   permanente   dei   ruoli   normali
corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1 che,  se  in  servizio,  non  hanno
riportato un giudizio  di  non  idoneita'  all'avanzamento  al  grado
superiore  nell'ultimo  anno.  Il  personale  giudicato  idoneo   non
vincitore in precedenti  concorsi  per  la  nomina  ad  ufficiale  in
servizio permanente del  ruolo  normale  del  Corpo  degli  ingegneri
dell'Esercito puo' partecipare solo ai concorsi di cui  alle  lettere
a) e b) del comma 1 del precedente art. 1. 
    2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, di cuial successivo art.
3, comma 2, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato: 
        1) il 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere b) e c); 
        2) il 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere a), d) ed e); 
        3) il 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere f) e g). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici  impieghi  non  si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; 
      c) essere in possesso di un  titolo  di  studio  avente  durata
quinquennale che consente l'iscrizione all'universita', ovvero di  un
titolo di studio avente  durata  quadriennale,  integrato  dal  corso
annuale previsto per  l'accesso  all'universita'  dall'art.  1  della
legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    Coloro che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di  studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi a loro
scelta. 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego  presso  una  pubblica  Amministrazione  ovvero
prosciolti d'autorita' o  d'ufficio  per  motivi  disciplinari  o  di
inattitudine alla vita militare da  accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo armato
dello Stato. 
    3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1
dovranno necessariamente indicare il concorso  (uno  solo)  al  quale
intendono partecipare. 
    4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso applicativo sono subordinati: 
      a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed  attitudinale  al
servizio incondizionato quali ufficiali in  servizio  permanente  dei
ruoli  speciali  dell'Esercito,  da  accertarsi  con   le   modalita'
prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del
possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data  di
approvazione delle graduatorie di merito di cui  al  successivo  art.
14; 
      b) al possesso,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  del  requisito
della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa; 
      c)  per  il   personale   appartenente   alla   categoria   dei
marescialli, all'aver maturato almeno 5 anni di anzianita' nel  ruolo
di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma  1,  lettera
a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  196  ovvero  almeno  3
anni di anzianita' nel ruolo di provenienza  se  reclutati  ai  sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo. 
    5. I requisiti di cui al precedente  comma  2,  ad  eccezione  di
quelli di cui alle lettere b) e c), e quelli  di  cui  al  precedente
comma 4 devono essere mantenuti sia  sino  alla  data  di  nomina  ad
ufficiale in servizio permanente sia durante la frequenza  del  corso
applicativo.