Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 possono partecipare: a) gli ufficiali inferiori di complemento dell'Esercito - appartenenti ad una delle Armi o Corpi che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi indicati nell'allegato A (costituente parte integrante del presente decreto) - in congedo dopo aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574. Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore; b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, hanno almeno completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione; c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 gli ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che sono stati richiamati, a mente delle disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una delle categorie che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate nell'allegato B (costituente parte integrante del presente decreto). Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, ovvero aver svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo. Detto personale, inoltre, deve aver svolto almeno 1 anno di comando di plotone o reparto corrispondente ovvero di impiego in incarichi tecnici previsti per la specializzazione di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e non aver riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno; e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti dell'Esercito che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, hanno almeno tre anni di permanenza in detto ruolo; f) i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia militare dell'Esercito che non hanno completato il secondo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a Tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno. Il personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell'Esercito puo' partecipare solo ai concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del precedente art. 1. 2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, di cuial successivo art. 3, comma 2, dovranno: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato: 1) il 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c); 2) il 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), d) ed e); 3) il 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere f) e g). Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; c) essere in possesso di un titolo di studio avente durata quinquennale che consente l'iscrizione all'universita', ovvero di un titolo di studio avente durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi a loro scelta. d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero prosciolti d'autorita' o d'ufficio per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo armato dello Stato. 3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendono partecipare. 4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14; b) al possesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa; c) per il personale appartenente alla categoria dei marescialli, all'aver maturato almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ovvero almeno 3 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutati ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo. 5. I requisiti di cui al precedente comma 2, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b) e c), e quelli di cui al precedente comma 4 devono essere mantenuti sia sino alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente sia durante la frequenza del corso applicativo.