Art. 4 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate  sui
titoli posseduti, compresi tra quelli indicati nel successivo art.  9
del  presente  decreto  e   non   risultanti   dalla   documentazione
matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo  i  concorrenti
potranno produrre  a  corredo  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso eventuale  documentazione  probatoria,  ovvero  una  o  piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per
i militari in servizio o in congedo la documentazione  matricolare  e
caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'  indicate   nel
successivo art. 5. 
    2. Formeranno oggetto di valutazione da parte  della  commissione
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso  per
i quali -  se  non  risultanti  dalla  documentazione  matricolare  e
caratteristica - sono state fornite  dai  concorrenti  le  necessarie
dettagliate informazioni. 
    3.  L'esito  della  valutazione  dei  titoli  sara'   reso   noto
esclusivamente a coloro che saranno ammessi a sostenere  le  prove  e
gli accertamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12.