Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1 prevede: 
      a) prova scritta di cultura generale; 
      b) prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
      c) valutazione dei titoli; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti sanitari; 
      f) accertamento attitudinale; 
      g) prova orale; 
      h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  provvisto  di
fotografia, in corso di validita', rilasciato  da  un'amministrazione
dello Stato. 
    2. A mente dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile  che
si sono trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma  2  del
citato  decreto  ministeriale  4  aprile  2000,  n.  114  -  all'atto
dell'approvazione della graduatoria di merito (presumibilmente  entro
il 30 novembre 2010) con il decreto dirigenziale di cui al successivo
art. 14, comma 2 dovranno essere risultati idonei in tutte  le  prove
ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. 
    3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle  prove  ed
accertamenti di cui al precedente comma 1 (ad eccezione di quelle  di
efficienza fisica per le quali e'  prevista  la  tenuta  ginnica)  in
uniforme di servizio; i  concorrenti  provenienti  dal  congedo  sono
altresi' invitati a presentarsi alla  suddette  prove  indossando  un
abbigliamento consono alla sede d'esame. 
    4.  L'Amministrazione  militare   non   risponde   di   eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti hanno
lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui  al
comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante  il
periodo di permanenza presso la sede di  svolgimento  delle  prove  e
degli accertamenti stessi.