Art. 7 Commissioni 1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni esaminatrici per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che saranno cosi' composte: a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 1) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, presidente; 2) cinque Tenenti colonnelli (uno per ciascuna delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni) in servizio permanente, membri; 3) quattro docenti o esperti di lingua straniera (uno per ciascuna delle lingue francese, inglese, spagnola e tedesca) membri aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale con profilo professionale non inferiore a «funzionario di amministrazione», segretario senza diritto al voto; b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): 1) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale o grado corrispondente in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, presidente; 2) tre Tenenti colonnelli dell'Arma dei trasporti e dei materiali in servizio permanente, membri; 3) quattro docenti o esperti di lingua straniera (uno per ciascuna delle lingue francese, inglese, spagnola e tedesca) membri aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale con profilo professionale non inferiore a «funzionario di amministrazione», segretario senza diritto di voto; c) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c): 1) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale o grado corrispondente in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, presidente; 2) tre Tenenti colonnelli del Corpo di amministrazione e di commissariato in servizio permanente, membri; 3) quattro docenti o esperti di lingua straniera (uno per ciascuna delle lingue francese, inglese, spagnola e tedesca) membri aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale con profilo professionale non inferiore a «funzionario di amministrazione», segretario senza diritto di voto; d) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d): 1) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre 3 anni, presidente; 2) tre ufficiali superiori del Corpo sanitario in servizio permanente, membri; 3) quattro docenti o esperti di lingua straniera (uno per ciascuna delle lingue francese, inglese, spagnola e tedesca) membri aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla terza area funzionale con profilo professionale non inferiore a «funzionario di amministrazione», segretario senza diritto di voto. 2. Parimenti con successivi decreti saranno nominate le commissioni per le prove di efficienza fisica, per gli accertamenti sanitari, per l'accertamento attitudinale e per gli ulteriori accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno cosi' composte: a) per le prove di efficienza fisica: 1) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 2) due ufficiali superiori in servizio permanente qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri; 3) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano, segretario. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico; b) per gli accertamenti sanitari: 1) un ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 2) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni; c) per l'accertamento attitudinale: 1) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; 2) un ufficiale psicologo in servizio permanente del Corpo sanitario; 3) un ufficiale in servizio permanente qualificato perito selettore attitudinale; 4) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente, segretario. Le funzioni di presidente saranno svolte dall'ufficiale piu' elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico - specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; d) per gli ulteriori accertamenti sanitari: 1) un ufficiale generale medico in servizio permanente, presidente; 2) due ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari di cui alla precedente lettera b) del presente comma.