Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 1, procederanno a valutare i titoli di merito dei soli concorrenti che si saranno presentati alla prova scritta di cultura tecnico - professionale dei concorsi, sempreche' detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. 2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito da valutare nei predetti concorsi e' pari a 28/30, cosi' ripartiti: a) qualita' militari e professionali o esperienze professionali documentate svolte presso amministrazioni pubbliche: fino ad un massimo di punti 6; b) idoneita' riportata in precedenti concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito: fino ad un massimo di punti 3; c) partecipazione ad operazioni fuori dal territorio nazionale, anche se svolte nell'ambito di organizzazioni umanitarie: fino ad un massimo di punti 5, attribuendo 0,30 punti per ogni mese di servizio (o frazione superiore a 15 giorni) effettivamente prestato in tali operazioni; d) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un massimo di punti 4. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 1) per ciascun diploma universitario con corso di durata biennale: fino a punti 0,50; 2) per ciascuna laurea o diploma universitario con corso di durata triennale: fino a punti 2; 3) per ciascuna laurea specialistica - magistrale: fino a punti 4 (con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo conseguimento); e) ricompense: fino ad un massimo di punti 5. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 1) per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile o al valore dell'Esercito: punti 2; 2) per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o al valore dell'Esercito: punti 1,50; 3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile o al valore dell'Esercito o croce al valor militare: punti 1; 4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito: punti 0,90; 5) per ogni croce d'argento al merito dell'Esercito: punti 0,85; 6) per ogni croce di bronzo al merito dell'Esercito: punti 0,80; 7) per ogni encomio solenne: punti 0,75; 8) per ogni encomio semplice: punti 0,50; 9) per ogni elogio: punti 0,25; f) periodi di comando: fino ad un massimo di punti 3, attribuendo punti 0,10 per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di comando o attribuzioni specifiche ovvero in incarichi tecnici delle specializzazioni di appartenenza; g) altri titoli: fino ad un massimo di punti 2. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 1) per corsi universitari post lauream: fino a punti 1; 2) per il diploma di Maestro dello sport rilasciato dal C.O.N.I. al termine di un corso di durata triennale: punti 1,50; 3) per la qualifica di istruttore riconosciuta dalle norme/direttive delle Forze armate: punti 0,50.