Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma
1, procederanno a valutare i titoli di merito  dei  soli  concorrenti
che si saranno presentati alla prova scritta  di  cultura  tecnico  -
professionale dei concorsi, sempreche' detti titoli,  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione  delle  domande,  siano
stati dichiarati con le modalita' indicate  nel  precedente  art.  4,
ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. 
    2. Il punteggio massimo  attribuibile  ai  titoli  di  merito  da
valutare nei predetti concorsi e' pari a 28/30, cosi' ripartiti: 
      a) qualita' militari e professionali o esperienze professionali
documentate svolte  presso  amministrazioni  pubbliche:  fino  ad  un
massimo di punti 6; 
      b) idoneita' riportata in precedenti concorsi per l'accesso  ai
ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito:  fino  ad
un massimo di punti 3; 
      c) partecipazione ad operazioni fuori dal territorio nazionale,
anche se svolte nell'ambito di organizzazioni umanitarie: fino ad  un
massimo di punti 5, attribuendo 0,30 punti per ogni mese di  servizio
(o frazione superiore a 15 giorni) effettivamente  prestato  in  tali
operazioni; 
      d) titolo di studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello  minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un  massimo  di
punti 4. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per ciascun diploma  universitario  con  corso  di  durata
biennale: fino a punti 0,50; 
        2) per ciascuna laurea o diploma universitario con  corso  di
durata triennale: fino a punti 2; 
        3) per ciascuna laurea specialistica  -  magistrale:  fino  a
punti 4 (con  assorbimento  del  punteggio  previsto  per  la  laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento); 
      e) ricompense: fino ad un massimo di punti  5.  In  particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per ogni medaglia d'oro  al  valor  militare  o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito: punti 2; 
        2) per ogni medaglia d'argento al valor militare o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito: punti 1,50; 
        3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito o croce al valor militare: punti 1; 
        4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito: punti 0,90; 
        5) per ogni croce d'argento al  merito  dell'Esercito:  punti
0,85; 
        6) per ogni croce di bronzo al  merito  dell'Esercito:  punti
0,80; 
        7) per ogni encomio solenne: punti 0,75; 
        8) per ogni encomio semplice: punti 0,50; 
        9) per ogni elogio: punti 0,25; 
      f)  periodi  di  comando:  fino  ad  un  massimo  di  punti  3,
attribuendo punti 0,10 per ogni  mese  (o  frazione  superiore  a  15
giorni) di comando o  attribuzioni  specifiche  ovvero  in  incarichi
tecnici delle specializzazioni di appartenenza; 
      g) altri titoli: fino ad un massimo di punti 2. In  particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per corsi universitari post lauream: fino a punti 1; 
        2) per il diploma  di  Maestro  dello  sport  rilasciato  dal
C.O.N.I. al termine di un corso di durata triennale: punti 1,50; 
        3)  per  la  qualifica  di  istruttore   riconosciuta   dalle
norme/direttive delle Forze armate: punti 0,50.