Art. 5 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
 
    Le  domande  pervenute  dopo  la  sospensione  del  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  10  maggio  1985  in  data 1
gennaio 2007,  sono  riammesse  a  concorrere  nei  termini  previsti
all'art. 1 e secondo le modalita' previste dall'art. 3.