Art. 10 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di  studio  sono  assegnate  in  base  alla  graduatoria
generale di merito redatta dalla competente Commissione esaminatrice,
su domanda dell'avente  titolo.  I  candidati  che  abbiano  ottenuto
l'idoneita' per una borsa a tematica vincolata  sono  automaticamente
assegnatari della stessa, senza possibilita' di opzione, sempre pero'
in base all'ordine di graduatoria. 
    Qualora l'avente titolo rinunci alla borsa di dottorato  subentra
altro candidato  secondo  l'ordine  della  graduatoria.  Le  borse  a
tematica vincolata possono essere assegnate  solo  ai  candidati  che
durante la prova orale abbiano ottenuto la specifica l'idoneita'. 
    L'importo annuo della borsa di studio ammonta a euro 13.638,47 al
lordo di eventuali oneri  a  carico  del  dottorando  previsti  dalla
normativa vigente  (8) . 
    Le  somme  vengono  erogate,  di  norma,  a  cadenza   bimestrale
anticipata, salvo recupero di eventuale indebito per  le  ipotesi  di
esclusione o sospensione del dottorando. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da  Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    La borsa di studio e' aumentata del 50% per eventuali periodi  di
permanenza all'estero autorizzati dal Coordinatore o dal Collegio dei
docenti. Il periodo massimo di permanenza all'estero durante il corso
del dottorato e' di 18 mesi. 
    Previo  mantenimento  dei  requisiti   di   merito,   la   durata
dell'erogazione e' pari all'intera durata del dottorato. 
    Le sospensioni della frequenza del corso di  durata  superiore  a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa. 
    Qualora in corso d'anno un dottorando rinunci  a  proseguire  gli
studi, egli decade dal diritto alla fruizione della borsa  di  studio
per la quota non ancora corrisposta. 

(8) Alla data di emanazione del presente bando, la normativa  vigente
    stabilisce ex art. 2 comma 26 della legge n. 335/95 e  successive
    modifiche e integrazioni, che la borsa di dottorato  a  decorrere
    dal 1° gennaio 2010 e' assoggettabile a contributo INPS, pari  al
    17% o 26, 72% di cui 1/3 a carico del dottorando