Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente Decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto  dall'art.  9
del decreto legge 21 aprile 1995 n. 120, convertito con modificazioni
dalla legge 21 giugno 1995 n. 236, per la presentazione  al  Rettore,
da parte dei candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
Commissari. 
    Decorso tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.