Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto  dall'art.  9
del  decreto  legge  21  aprile  1995,   n.   120,   convertito   con
modificazioni  dalla  legge  21  giugno  1995,   n.   236,   per   la
presentazione al  Rettore,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze di ricusazione dei Commissari. 
    Decorso tale  termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della
Commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari.