Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine di trenta giorni, previsto  dall'art.  9
del decreto legge 21.04.1995 n. 120, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21.06.1995 n. 236 per la  presentazione  al  Rettore,  da
parte  dei  candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione   dei
Commissari: decorso tale termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento
della  Commissione  non  sono  ammesse  istanze  di  ricusazione  dei
Commissari.