Art. 12 
 
 
                      Applicazione del C.C.N.L. 
 
 
    Il vincitore sara' assunto in prova nella categoria C,  posizione
economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione  dati,
di cui al C.C.N.L. vigente. Il periodo di prova ha la durata  di  tre
mesi e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 
    Decorsa la meta' del periodo di prova di  cui  al  comma  1,  nel
restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal  rapporto  in
qualsiasi momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'
sostitutiva  del  preavviso.  Il  recesso  opera  dal  momento  della
comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione  deve
essere motivato. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
risolto da una delle parti, il dipendente si  intende  confermato  in
servizio  e  gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'   dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di  effettivo  servizio,  compresi  i  ratei  della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.