Art. 6 
 
 
                         Iscrizione ai Corsi 
 
 
    I  concorrenti  ammessi  dovranno  presentare  o  far   pervenire
all'amministrazione universitaria, entro  il  termine  perentorio  di
giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno
ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: 
      a) n. 2 fotografie formato tessera; 
      b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; 
      c) per gli assegnatari di borsa di studio  conferita  su  fondi
ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,  della
legge n. 210/98, ricevuta di pagamento della tassa regionale  per  il
diritto allo studio ai sensi della legge Regionale n. 4 del 3 gennaio
2005 e  dichiarazione  per  inquadramento  fiscale,  previdenziale  e
assicurativo; 
      d) per i non assegnatari di borsa di studio conferita su  fondi
ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3,  della
legge n. 210/98, ricevuta di pagamento della I  rata  dei  contributi
per l'accesso e la frequenza e  ricevuta  di  pagamento  della  tassa
regionale per il diritto allo studio ai sensi della  legge  Regionale
n. 4 del 3 gennaio 2005; 
      e) n. 1 marca da bollo da € 14,62; 
      f) autorizzazione al trattamento dei dati personali; 
      g) autocertificazione attestante: 
        i dati anagrafici, 
        la cittadinanza, 
        il titolo accademico posseduto, 
        l'eventuale  iscrizione  ad   altro   corso   di   laurea   o
post-lauream presso l'Universita' per Stranieri di Siena o presso  un
altro Ateneo e, in caso affermativo, l'impegno scritto a  sospenderne
la frequenza, 
        dichiarazione da parte dei  dottorandi  che  fruiranno  della
borsa di studio, di cui al presente bando, di non aver  usufruito  in
precedenza di altre borse di studio  erogate  per  seguire  corsi  di
dottorati di ricerca. 
    Agli atti e documenti redatti in  lingua  straniera  deve  essere
allegata una traduzione in lingua italiana  certificata  conforme  al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
    Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di Dottorato  di  Ricerca
e' collocato, a domanda,  in  congedo  straordinario  per  motivi  di
studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce
della borsa di studio  ove  ricorrano  le  condizioni  richieste.  Il
periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della  progressione
di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.  In  caso
di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,
o di rinuncia a questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.