Art. 6 Iscrizione ai Corsi I concorrenti ammessi dovranno presentare o far pervenire all'amministrazione universitaria, entro il termine perentorio di giorni 15 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: a) n. 2 fotografie formato tessera; b) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; c) per gli assegnatari di borsa di studio conferita su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 210/98, ricevuta di pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi della legge Regionale n. 4 del 3 gennaio 2005 e dichiarazione per inquadramento fiscale, previdenziale e assicurativo; d) per i non assegnatari di borsa di studio conferita su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 210/98, ricevuta di pagamento della I rata dei contributi per l'accesso e la frequenza e ricevuta di pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio ai sensi della legge Regionale n. 4 del 3 gennaio 2005; e) n. 1 marca da bollo da € 14,62; f) autorizzazione al trattamento dei dati personali; g) autocertificazione attestante: i dati anagrafici, la cittadinanza, il titolo accademico posseduto, l'eventuale iscrizione ad altro corso di laurea o post-lauream presso l'Universita' per Stranieri di Siena o presso un altro Ateneo e, in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza, dichiarazione da parte dei dottorandi che fruiranno della borsa di studio, di cui al presente bando, di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio erogate per seguire corsi di dottorati di ricerca. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di Dottorato di Ricerca e' collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.