Art. 9 
 
 
                 Frequenza e Obblighi dei Dottorandi 
 
 
    Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  Dottorato
e di compiere continuativamente attivita'  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che  saranno  fissate  dal  Consiglio  Direttivo  della   Scuola   di
Dottorato. 
    Alla fine di ciascun anno gli  iscritti  ai  corsi  di  Dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio di Indirizzo, che  ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
Rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del corso  di  Dottorato
di Ricerca.