Art. 2 
 
 
    1. Dalla data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
presente decreto decorre il  termine  previsto  dall'articolo  9  del
decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al  Rettore,
da parte dei candidati,  di  eventuali  istanze  di  ricusazione  dei
commissari. 
    2. Decorso tale termine e, comunque,  dopo  l'insediamento  della
commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.