Art. 2 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ยช serie speciale - decorre  il  termine
previsto dall'art. 9 del  decreto  legge  21  aprile  1995,  n.  120,
convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236  per
la presentazione al Rettore, da parte  dei  candidati,  di  eventuali
istanze di  ricusazione  dei  commissari.  Decorso  tale  termine  e,
comunque, dopo l'insediamento  della  commissione  non  sono  ammesse
istanze di ricusazione dei commissari. 
      Cagliari, 23 giugno 2010 
 
                                                    Il rettore: Melis