Art. 2 
 
 
    Il presente decreto verra' inviato, per  la  pubblicazione,  alla
Gazzetta Ufficiale. L'eventuale istanza di ricusazione di uno o  piu'
componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati deve
essere  proposta  nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla
pubblicazione della composizione della commissione. Se  la  causa  di
ricusazione  e'  sopravvenuta,  purche'  anteriore   alla   data   di
insediamento  della  commissione,  il  termine  decorre   dalla   sua
insorgenza.