Art. 2 
 
 
    La  Commissione  giudicatrice,  cosi'  come   integrata,   dovra'
concludere i propri lavori entro il termine di sei  mesi,  decorrente
dalla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale. Da tale ultima data comincera', altresi', a  decorrere  il
termine previsto dall'art. 9 del decreto-legge  21  aprile  1995,  n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  1995,  n.
236, per la presentazione al Rettore,  da  parte  dei  candidati,  di
eventuali istanze di ricusazione del nuovo Commissario. Decorso detto
termine  e,  comunque,  dopo  l'insediamento  della  Commissione,  le
predette istanze non saranno piu' ammesse.