Art. 6 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    La commissione per gli esami di ammissione al corso di  dottorato
di ricerca sara' nominata ai sensi dell'art.  9  del  regolamento  di
ateneo in materia di dottorati di ricerca. 
    La commissione entro e non oltre 60 giorni dalla  notifica  della
nomina, dovra' espletare tutte  le  prove  concorsuali  previste  dal
bando di concorso. 
    La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti,  di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova orale.  La  valutazione  dei  titoli,  previa  indicazione  dei
criteri, sara' effettuata dalla commissione prima  dello  svolgimento
della prova  scritta.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  soltanto  i
candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio  non
inferiore a  25/40.  La  prova  orale  si  intende  superata  con  il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40. 
    Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato,  in
una lingua diversa dall'italiano. 
    Tale possibilita' dovra'  essere  subordinata  ad  un'espressa  e
motivata determinazione  assunta  dalla  commissione  giudicatrice  e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso. 
    Al termine  di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale  la
commissione rende pubblici i risultati. 
    Ultimata la prova orale, la  commissione  redige  la  graduatoria
generale di merito sommando,  per  ciascun  candidato,  il  punteggio
delle due prove e dei titoli. 
    Gli atti dei concorsi sono pubblici. 
    Ai candidati e' consentito l'accesso  nei  modi  stabiliti  dalla
Legge  7  agosto  1990,  n.  241.  L'Amministrazione  puo'   rinviare
l'accesso al momento della conclusione del concorso.